di Arianna Tarquini
Nella letteratura si è sempre letto, anche se non sempre si è data molta importanza, di come le persone dei tempi passati si prendevano cura dei loro piedi attraverso massaggi con oli, lavaggi particolari, uso di calzature idonee che non provocassero dolore etc. Questo ha fatto sì che con il passare del tempo ci si è trovati ad aver bisogno di una figura apposita per questo tipo di mansioni.
Dapprima tale mansione era svolta dalle estetiste chiamate anche pedicure, ma con il tempo e attraverso l’emanazione di varie leggi questa pratica è cresciuta acquisendo valore e titoli fino ad arrivare ai giorni attuali dove il podologo è una figura professionale nell’ambito sanitario.
Il podologo ha raggiunto il ruolo di libero professionista dopo anni di dure lotte insieme ad altri professionisti del settore riabilitativo che hanno portato all’emanazione di varie leggi e decreti ministeriali che man mano hanno cambiato la loro figura professionale valorizzandoli sempre di più.
Il cammino del podologo inizia nel 1854 quando il Dottor Anselmo Briziano a Milano offre il primo servizio di otoiatria ( chiamata anche arte di curare i piedi) che però rimane un caso isolato per molto tempo. Nel 1970 con la legge 1472 il pedicure diventa un’attività artigianale affine a quella del barbiere.
Nel 1988 con il DM 30 del 26 gennaio c’è la prima identificazione della figura professionale del podologo che però decade per vizio di forma (in quanto i sindacati non erano stati invitati al tavolo delle trattative). Nel 1990 con la legge 1 si ha una riforma dell’attività estetica che inserisce il pedicure all’interno dell’attività estetica, e sempre in quell’anno viene emessa la legge 341 che istituisce il diploma universitario nelle professioni sanitarie.
Nel 1992 con il DM 502 c’è il “riordino della disciplina in materia sanitaria” un aggiornamento della legge 421/92. Nel 1994 con il DM 666 c’è l’identificazione della figura professionale del podologo. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.), mentre nel 1996 il DM 42 istituisce il diploma universitario per il podologo che si trasformerà in laurea di primo livello nel 1999 con il DM 509 in quanto dà l’autonomia didattica agli atenei.)
Nel 1999 con la legge 42 la podologia che fino a quel momento era una professione sanitaria ausiliaria, cioè la visita era fatta dopo prescrizione medica, diventa un professione sanitaria autonoma. Nel 2000 con la legge 251 il podologo viene fatto rientrare nella seconda classe delle professioni sanitarie , cioè quella della riabilitazione, e viene inserita l’espressione valutazione funzionale .
Il podologo rientrando nella categoria degli operatori sanitari è sottoposto al segreto professionale (art. 622 c.p.), al consenso informato del paziente, la compilazione della cartella clinica firmata sia dal professionista che dal paziente (in quanto è un atto ufficiale che in caso di querele attesta cosa è stato fatto al paziente e quali precauzioni doveva adottare per far si che il trattamento a cui era stato sottoposto avesse esiti positivi.), a differenza di altre professioni sanitarie il podologo non è iscritto ad un albo e non ha un codice deontologico.
Pubblicato nel mese di Gennaio 2018