di Arianna Tarquini

Il testamento biologico, o biotestamento (in inglese living will), è un documento legale redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità. Nella legislazione italiana è chiamato dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) e la legge sul Biotestamento è stata approvata in via definitiva al Senato, con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti.

Il provvedimento in origine fu approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l’esame in commissione al Senato furono presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. Il presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si dimise da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l’invio in Aula del testo senza relatore. La Legge 22 dicembre n.219 è entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018. Ha avuto come primo firmatario il deputato del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero.

Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e nella relazione di cura sono coinvolti “se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.

Per quanto riguarda i minori il consenso è espresso dai genitori “esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore”. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.

Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico è in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.

Nella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una “pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

Pubblicato nel mese di Agosto 2018